Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Cittadinanza

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.

MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Si elencano qui di seguito le piu’ comuni modalita’ di acquisizione: Per filiazione; Per nascita sul territorio italiano,
solo ed esclusivamente quando i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono;
Se lo straniero è nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età; Per adozione; Per matrimonio con cittadino\a italiano\a
Il coniuge straniero di cittadino italiano che desideri acquistare la cittadinanza in base all’ Art 5 legge 91/1992 puo’ presentare istanza:

  • se residente in Italia: alla Prefettura competente, 24 mesi dopo la celebrazione del matrimonio;
  • se residente all’estero: all’autorita’ consolare territorialmente competente, dopo tre anni dalla celebrazione del matrimonio.

Requisito formale per la presentazione dell’istanza e’ che il matrimonio, se celebrato all’estero, sia stato trascritto presso un Comune italiano. Le istruzioni per la trascrizione del matrimonio (qualora celebrato in questa circoscrizione consolare) sono disponibili in questo sito web.
Gli interessati – residenti in questa circoscrizione consolare e il cui matrimonio e’ stato gia’ trascritto in Italia – possono consultare la pagina in lingua inglese. Per naturalizzazione:
Poiche’ il requisito e’ la residenza in Italia le relative istanze vanno richieste alla prefettura competente.

DISCENDENTI DI CITTADINI ITALIANI:

La legislazione italiana prevede la possibilita’ che la cittadinanza italiana sia riconosciuta ai discendenti di seconda, terza, quarta generazione e oltre, di nostri emigrati. Il riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano e’ subordinato a determinate condizioni e al documentato accertamento di alcune essenziali circostanze, la piu’ importante delle quali e’ stabilire se e quando l’antenato di prima emigrazione negli USA si e’ naturalizzato cittadino americano.

Infatti se la naturalizzazione dell’avo ha avuto luogo DOPO la nascita del figlio (o figlia) dal quale il richiedente discende in linea diretta, il richiedente potrebbe aver diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana. Si fa presente che il riconoscimento della cittadinanza in linea maternal puo’ essere problematico in quanto la donna trasmette la cittadinanza italiana solo a figli nati dopo il 1.1.1948.

IMPORTANTE – Acquisto della cittadinanza americana (o altra straniera) da parte di cittadini italiani

L’acquisto di una cittadinanza straniera avvenuto successivamente al 15 agosto 1992 non comporta la perdita della cittadinanza italiana.

Coloro invece che hanno acquistato una cittadinanza straniera prima del 15 agosto 1992, hanno perduto automaticamente quella italiana.

Costoro possono riacquistare la cittadinanza italiana trasferendo la propria residenza in un Comune italiano (art.13 legge 91/1992). Per ulteriori specifiche informazioni e sulla modulistica in uso, si prega di consultare la versione in lingua inglese.


Informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o della sua acquisizione per naturalizzazione (artt. 5 e 7, nonché art. 9, comma 1, lettera c, e comma 2 della legge n. 91/1992). (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13).