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Importazioni masserizie

 

Importazioni masserizie

IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DOGANALE DI MASSERIZIE ED EFFETTI PERSONALI

I cittadini italiani iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dopo aver risieduto all’estero continuativamente e permanentemente per almeno 12 mesi hanno diritto all’esenzione doganale per l’importazione di masserizie ed effetti personali.

Tutti gli oggetti da importare in Italia devono essere posseduti ed usati dal richiedente e devono essere destinati all’esclusivo uso personale. E’ vietata l’importazione di beni, in esenzione doganale, per fini diversi.

Alla luce della recente normativa, ovvero delle modifiche al D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 introdotte dall'art.15 comma 1 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, la dichiarazione consolare di rimpatrio rilasciata in passato e’ stata sostituita da autocertificazione dell'interessato secondo quanto previsto dagli artt. 45, 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000. La normativa non prevede pertanto alcun tipo di certificato o vidimazione da parte del Consolato.  

Un esempio di modulo di autocertificazione e’ scaricabile cliccando QUI.
Tale autocertificazione, corredata dalla copia di un documento d’identita' valido del dichiarante, potra' quindi essere presentata agli uffici della Pubblica Amministrazione in Italia, inclusa l'Agenzia delle Dogane italiana, senza necessita’ che siano apposti visti o effettuate verifiche da parte dell'Autorita' consolare.

Per dubbi o chiarimenti si prega di rivolgersi direttamente all’ufficio URP telematico dell’agenzia delle dogane www.adm.gov.it/portale/contatti-assistenza oppure all’ufficio doganale del luogo di sbarco delle proprie masserizie.

 

IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DOGANALE DI AUTOVEICOLI

UNICA ECCEZIONE a quanto sopra e’ rappresentata dal caso in cui l'importazione in esenzione doganale preveda l'ingresso in Italia di autoveicoli o motoveicoli immatricolati all'estero. E’ infatti possibile importare un autoveicolo (o motoveicolo) in esenzione doganale, purché sia stato posseduto ed usato da almeno 6 mesi.  

In tal caso sara’ necessario allegare al modulo di autocertificazione quanto segue:

1) fotocopia della patente rilasciata nel Paese estero
2) Certificate of Tile and complete Title History, rilasciato dal locale DMV (Department of Motor Vehicles)
autenticato mediante APOSTILLA
3) Registration Card
4) dichiarazione o lettera con le specifiche tecniche del veicolo (rilasciata dal venditore)
5) dichiarazione di conformità del veicolo alla normative CEE (rilasciata dal venditore)

I documenti di cui ai punti 2) 3) 4) e 5) dovranno essere tradotti e la traduzione deve essere autenticata come conforme da questo Consolato.
In alternativa la dichiarazione di conformità del traduttore potra’ essere sottoscritta innanzi un Notary Public, la cui firma dovra’ essere autenticata mediante Apositlle, da richiedere il Secretary of State competente per il mandato del Notary Public.

Una lista di traduttori accreditati da questo Consolato e’ disponibile alla seguente pagina .
Informazioni sull’Apostille ed una lista dei Secretary of State di questa circoscrizione Consolare sono consultabili a questo link.

 


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