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Apostille, Traduzione e legalizzazione dei documenti

L’Ufficio consolare non dispone di un Servizio traduzioni ed interpreti. Le traduzioni – SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO TEXT – di sentenze di divorzio, testamenti ed altri documenti legali che debbono essere esibiti in Italia dovranno essere effettuate a cura di TRADUTTORI DI RIFERIMENTO. Successivamente l’Ufficio provvedera’ a certificare la conformita’ della traduzione al testo originale, previo il pagamento dei diritti consolari.

L’Ufficio non certifica traduzioni su atti a valere in Italia, che non siano corredati di apostille.

L’Ufficio consolare non dispone di un Servizio di assistenza legale. Pertanto di si prega di consultare l’elenco dei LEGALI DI RIFERIMENTO