{"id":615,"date":"2023-05-25T15:19:51","date_gmt":"2023-05-25T20:19:51","guid":{"rendered":"https:\/\/conshouston.esteri.it\/?page_id=615"},"modified":"2025-02-12T14:36:07","modified_gmt":"2025-02-12T19:36:07","slug":"nascita-derivata-da-maternita-surrogata","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/conshouston.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/nascita-derivata-da-maternita-surrogata\/","title":{"rendered":"Nascita derivata da &#8220;maternita&#8217; surrogata&#8221;"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Con l\u2019entrata in vigore, il 3 dicembre 2024, della Legge 4 novembre 2024 n. 169,\u00a0<strong>il reato di<\/strong>\u00a0<strong>surrogazione di maternit\u00e0<\/strong>\u00a0commesso da cittadino italiano\u00a0<strong>\u00e8 perseguibile anche all\u2019estero<\/strong>\u00a0e punito ai sensi della legge italiana. Ci\u00f2 indipendentemente dal fatto che la relativa pratica sia consentita nel Paese estero in cui ha avuto luogo. Al reato di surrogazione di maternit\u00e0 si applica la pena prevista dall\u2019art. 12, comma 6, della Legge 19 febbraio 2004 n. 40, che gi\u00e0 lo prevedeva e sanzionava sul territorio nazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si attira pertanto l\u2019attenzione degli utenti sulla circostanza che, in applicazione dell\u2019art. 38, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 2011 n. 71,\u00a0<strong>l\u2019autorit\u00e0 consolare<\/strong>\u00a0cui venga presentato l\u2019atto di nascita di un bambino che risulti, o si possa presumere, essere nato mediante surrogazione di maternit\u00e0,\u00a0<strong>sar\u00e0 tenuta a comunicare alla competente autorit\u00e0 giudiziaria<\/strong>\u00a0<strong>nazionale<\/strong>\u00a0<strong>la relativa ipotesi di reato<\/strong>, in concomitanza con l\u2019invio dell\u2019atto stesso al Comune italiano di riferimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La &#8220;maternita&#8217; surrogata&#8221; e&#8217; una pratica, assolutamente legale in alcuni Paesi, in base alla quale viene impiantato nell&#8217;utero della madre surrogata, donna estranea alla coppia, la quale porta avanti la gravidanza.<br \/>\nCon la madre surrogata e&#8217; normalmente concluso un contratto con cui la donna, in cambio del pagamento di una somma di denaro, si impegna a portare avanti la gravidanza e a non riconoscere il nascituro.<br \/>\nAl momento del parto il bambino viene immediatamente dato ai genitori acquirenti ed e&#8217; rilasciato dalle competenti autorita&#8217; il certificato di nascita che attesta che i genitori sono i due coniugi.<br \/>\nIn Italia, tale pratica e&#8217; vietata dalla Legge 19 febbraio 2004, n. 40. Tale legge, tuttavia, pur ponendo un divieto assoluto alla maternita&#8217; surrogata, non disciplina i casi in cui vi siano bambini ormai nati e voluti dalla coppia.<br \/>\nSi osserva, altresi&#8217;, che la maternita&#8217; surrogata e&#8217; contraria anche ai principi sanciti dall&#8217;Unione Europea con la Convenzione di Oviedo con legge 145 del 2001.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A fronte delle segnalazioni da parte di alcune nostre Rappresentanze di casi di supposta surrogazione di maternita&#8217;, si e&#8217; provveduto a consultare il Ministero dell&#8217;Interno al fine di individuare una condivisa norma di linguaggio nei casi di presentazione dei certificati di nascita e di emissione di idonei documenti di viaggio per l&#8217;ingresso in Italia dei minori.<br \/>\nSulla base di quanto concordato con il competente Ministero dell&#8217;Interno si e&#8217; concluso che in presenza di atti di nascita formalmente validi, il funzionario consolare, sebbene a conoscenza del fatto che la nascita derivi da &#8220;maternita&#8217; surrogata&#8221;, deve accettare gli atti e inoltrarli al Comune competente, dando tuttavia nel contempo opportuna informazione delle particolari circostanze della nascita al Comune e alla Procura della Repubblica competente. L&#8217;ufficiale di stato civile, ai sensi della normativa vigente, verifichera&#8217; la sussistenza dell&#8217;ipotesi che la nascita derivi da maternita&#8217; surrogata per il rifiuto motivato alla trascrizione dell&#8217;atto. Al momento di ricevere l&#8217;atto di nascita i funzionari consolari faranno presente agli interessati che il medesimo atto, prima di essere trascritto nei registri di stato civile, sara&#8217; fatto oggetto di scrupolosa attenzione relativamente ad eventuali problemi di contrarieta&#8217; alla normativa vigente per violazione dei principi dell&#8217;ordinamento italiano in materia di &#8220;procreazione medicalmente assistita&#8221;. Dovra&#8217; altresi&#8217; essere evidenziato da parte del funzionario consolare che nel caso in cui dalle indagini dovesse emergere che si tratta di &#8220;maternita&#8217; surrogata&#8221; l&#8217;ufficiale dello stato civile non potra&#8217; trascrivere gli atti di nascita nei registri di stato civile e gli interessati incorreranno nel delitto di cui all&#8217;art. 567 c.p., che comporta per gli indagati, in caso di condanna, la pena accessoria della decadenza della potesta&#8217; genitoriale con evidenti conseguenze sui bambini ormai nati. Si e&#8217; comunque concordato d&#8217;intesa con il Ministero dell&#8217;Interno che, nel supremo interesse del minore, allo stesso debba essere comunque rilasciato un documento di viaggio idoneo all&#8217;ingresso in Italia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione decidendo, su questione di massima di particolare importanza, relativa alla trascrivibilit\u00e0 in Italia dell\u2019atto di nascita, regolamente formato in paese estero, di un bambino nato in Canada attraverso la pratica della gestazione per altri, cui aveva fatto ricorso una coppia omoaffettiva maschile di cittadini italiani, uniti in matrimonio presso tale Stato estero, con atto successivamente trascritto in Italia nel registro delle unioni civili, hanno affermato che: la pratica della gestazione per altri, quali che siano le modalit\u00e0 della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignit\u00e0 della donna e mina nel profondo le relazioni umane; ci\u00f2 esclude l\u2019automatica trascrivibilit\u00e0 del provvedimento giudiziario straniero, e \u201ca fortiori\u201d dell\u2019originario atto di nascita, nel quale sia indicato quale genitore del bambino il genitore d\u2019intenzione, oltre al padre biologico, anche se l\u2019atto di nascita \u00e8 stato formato in conformit\u00e0 della \u201c<em>lex loci<\/em>\u201d; che, nondimeno, anche il bambino nato ricorrendo alla gestazione per altri ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale, e che l\u2019ineludibile esigenza di assicurargli i medesimi diritti degli altri bambini \u00e8 garantita attraverso l\u2019adozione in casi particolari, ai sensi dell\u2019art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, in quanto, allo stato dell\u2019evoluzione dell\u2019ordinamento, l\u2019adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello \u201cstatus\u201d di figlio, al legame di fatto con il \u201cpartner\u201d del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Con l\u2019entrata in vigore, il 3 dicembre 2024, della Legge 4 novembre 2024 n. 169,\u00a0il reato di\u00a0surrogazione di maternit\u00e0\u00a0commesso da cittadino italiano\u00a0\u00e8 perseguibile anche all\u2019estero\u00a0e punito ai sensi della legge italiana. 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