Il comma 513, dell’art. 1, della L. 30 dicembre 2025 n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026 – 2028) ha introdotto importanti modifiche all’art. 4, comma 1-bis, lettera b) e all’art. 9 bis della L. 91/1992 sulla cittadinanza.
Con l’entrata in vigore della nuova norma, le dichiarazioni rese dai genitori, di cui almeno uno italiano per nascita, di voler far acquistare ai propri figli minori la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, lettera b) della legge n. 91/1992, potranno essere presentate entro tre anni – e non più entro un anno – dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
Dal primo gennaio 2026, inoltre, per le dichiarazioni di cui al citato art. 4, comma 1-bis, lettera b) della L. 91/1992, nonché per quelle da rendersi entro il 31 maggio 2026 relativamente ai figli di almeno un cittadino italiano per nascita ancora minorenni alla data del 24 maggio 2025, non sarà più dovuto il pagamento del contributo di 250 euro originariamente previsto. Esse verranno pertanto ricevute a titolo gratuito.
Le predette misure non hanno carattere retroattivo. Non sarà pertanto possibile prendere in considerazione domande di rimborso del contributo versato in applicazione della normativa vigente sino al 31.12.2025.