Il minore nato all’estero figlio di un cittadino italiano può essere riconosciuto cittadino italiano se ricorre una delle seguenti condizioni:
- un genitore o un nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana (Art. 3-bis, comma 1, lettera c Legge 5 febbraio 1992, n. 91). In tal caso, occorre presentare documentazione atta a dimostrare che il genitore o il nonno non sia, o non fosse al momento del decesso, in possesso di ulteriori cittadinanze. Non sono sufficienti mere dichiarazioni di parte;
- un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio (Art. 3-bis, comma 1, lettera d Legge 5 febbraio 1992, n. 91). In tal caso occorre presentare certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente;
- Il minore non rientra in alcuna delle categorie precedenti ma non è in possesso di altra cittadinanza. In tal caso, occorre presentare idonea documentazione atta a dimostrare che il minore non possiede altra cittadinanza. Non sono sufficienti mere dichiarazioni di parte.
Le modifiche normative introdotte dal D.L 36/2025, come convertito dalla Legge 74 del 2025, consentono il riconoscimento della cittadinanza italiana al minore nato all’estero, figlio di cittadino italiano, solo laddove rientri in una delle categorie sopra indicate.
Sono previsti, inoltre, casi limitati di acquisto della cittadinanza italiana per i minorenni, figli di cittadini italiani per nascita, che non rientrano nei casi di riconoscimento della cittadinanza italiana sopra descritti. Si tratta di casi di acquisto per “beneficio di legge”, per il quali la cittadinanza non è acquisita alla nascita ma il giorno dopo la dichiarazione resa in Consolato. Per maggiori informazioni sui casi di acquisto della cittadinanza da parte di minori che non rientrano nelle ipotesi di riconoscimento automatico si prega di consultare la pagina dedicata alla cittadinanza dei minori.
Per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana del minore nato all’estero, che rientri nelle ipotesi di trasmissione della cittadinanza di cui alle lettere c e d dell’art. 3-bis della Legge 91/1992 (v. sopra), occorre richiederne, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 396 del 2000, la registrazione della nascita, seguendo le indicazioni sotto riportate.
Registrazione di una nascita.
Al momento della registrazione di una nascita, si raccomanda di fornire sempre alle autorità locali le generalità corrette dei genitori, esattamente come risultano dai documenti italiani. Inoltre si raccomanda di controllare i certificati ottenuti dalle autorità locali e di fare correggere eventuali errori prima di procedere alla legalizzazione e alla traduzione.
Si segnala, inoltre, che con l’entrata in vigore, il 3 dicembre 2024, della Legge 4 novembre 2024 n. 169, il reato di surrogazione di maternità commesso da cittadino italiano è perseguibile anche all’estero e punito ai sensi della legge italiana. Ciò indipendentemente dal fatto che la relativa pratica sia consentita nel Paese estero in cui ha avuto luogo. Al reato di surrogazione di maternità si applica la pena prevista dall’art. 12, comma 6, della Legge 19 febbraio 2004 n. 40, che già lo prevedeva e sanzionava sul territorio nazionale.
Si attira pertanto l’attenzione degli utenti sulla circostanza che, in applicazione dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 2011 n. 71, l’autorità consolare cui venga presentato l’atto di nascita di un bambino che risulti, o si possa presumere, essere nato mediante surrogazione di maternità, sarà tenuta a comunicare alla competente autorità giudiziaria nazionale la relativa ipotesi di reato, in concomitanza con l’invio dell’atto stesso al Comune italiano di riferimento.
Affinché l’Autorità Consolare possa trasmettere il certificato di nascita (rilasciato dalle autorità locali ai genitori) al Comune in Italia è necessario presentare la documentazione sotto riportata.
Si precisa che la trasmissione al Comune del certificato di nascita di un minore comporta anche l’automatica iscrizione dello stesso all’AIRE, per cui non è necessario presentare separatamente richiesta di iscrizione.
Documentazione da presentare:
Per prenotare un appuntamento per chiedere la trascrizione dell’atto di nascita del minore nelle ipotesi sopra indicate, sara’ necessario inviare una email a statocivile.houston@esteri.it ad oggetto “Riconoscimento cittadinanza per minore – Nome e Cognome del bambino” allegando:
- Modulo di domanda di trascrizione, da scaricare da questo sito, compilare, datare e firmare a cura del cittadino italiano interessato.
- Certificato in originale munito di Apostille (o di legalizzazione, per i Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja sull’Apostille). I certificati statunitensi dovranno essere sempre nel formato esteso (cosiddetto Long Form o Extended Form che riporta esatto luogo di nascita, data o età e luogo di nascita dei genitori), secondo le modalità con cui tali certificati vengono rilasciati nei singoli Stati.
- Traduzione in italiano del certificato, dattiloscritta, completa, fedele all’originale, con le date indicate nel formato giorno/mese/anno. Sul sito di questo Consolato è disponibile un elenco di traduttori
- Copia dei passaporti in corso di validita’ dei genitori (solo la pagina con la foto, i dati e la firma) e di eventuale passaporto straniero del minore, se posseduto.
- Documentazione atta a dimostrare che il minore rientri in una delle categorie per le quali è possibile il riconoscimento della cittadinanza italiana, come sopra elencate.
ATTENZIONE
Se i genitori si sono sposati all’estero ma il matrimonio non è stato trascritto in Italia, è necessario presentare anche tale documentazione.
Se i genitori si sono sposati in Italia si prega di allegare un’autocertificazione a firma di un genitore italiano con l’indicazione della data e luogo del matrimonio.
Se i genitori non sono sposati o non lo erano all’epoca della nascita, alla documentazione è necessario aggiungere i seguenti documenti:
– Riconoscimento di paternità legalizzato con Apostille e traduzione in italiano completa e conforme all’originale.
Il riconoscimento di paternità è conosciuto negli USA come “Acknowledgment of Paternity” o anche come “Certificate of Parentage”. Viene solitamente compilato e firmato nella struttura ospedaliera dai genitori non sposati e viene poi registrato assieme alla nascita presso l’ufficio di stato civile locale. È quindi reperibile presso gli stessi uffici dove si ritirano i certificati di nascita.