Le modifiche normative introdotte dal DL 36/2025, come convertito dalla Legge 74/2025 [link] hanno introdotto importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana dei minori nati all’estero. Nuovo testo integrale della Legge 91/1992. [link ]
Il minore nato all’estero figlio di un cittadino italiano può essere riconosciuto cittadino italiano se ricorre una delle seguenti condizioni:
CASO A1 – Un genitore possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana (Art. 3-bis, comma 1, lettera C, Legge 91/1992).
CASO A2 – Un nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana (Art. 3-bis, comma 1, lettera C, Legge 91/1992).
CASO B – Un genitore è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio (Art. 3-bis, comma 1, lettera D, Legge 91/1992).
CASO C – Il minore non rientra in alcuna delle categorie precedenti ma non è in possesso di altra cittadinanza.
Sono previsti, inoltre, casi limitati di acquisto della cittadinanza italiana per i minorenni, figli di cittadini italiani per nascita, che non rientrano nei casi di riconoscimento della cittadinanza italiana sopra descritti. Si tratta di casi di acquisto per “Beneficio di Legge”, per il quali la cittadinanza non è acquisita alla nascita ma il giorno dopo la Dichiarazione di Volontà resa dai genitori in Consolato:
CASO D – Se almeno uno dei genitori è cittadino italiano per nascita (anche se in possesso di altra cittadinanza) ed entrambi i genitori presentano una Dichiarazione di Volontà di acquisto della cittadinanza italiana (Si applica l’Art. 1-ter DL 36/2025, come convertito dalla Legge 74/2025 per i minorenni al 24 maggio 2025. Si applica l’Art. 4, comma 1-bis, Legge 91/1992 per i nati dopo il 25 maggio 2025).
Ricordiamo che il genitore deve essere Cittadino Italiano per Nascita (anche detta Jure Sanguinis o Per Discendenza), per cui si escludono i casi di cittadinanza per:
- Naturalizzazione (Art. 9 Legge 91/1992)
- Beneficio di Legge (Art. 1, comma 1-ter Legge 74/25, Art. 4 Legge 91/1992)
- Matrimonio (Art. 5 Legge 91/1992 o Art. 10 Legge 555/1912)
- Riacquisto (Art 13 o 17 Legge 91/1992)
- Residenza da minorenni con genitore naturalizzato – Jure communicatione (Art. 14 Legge 91/1992, Art 12, comma 1 Legge 555/1912)
- Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all’Impero austro ungarico e ai loro discendenti (Legge 379/2000 e Legge 24/2006)
Termine per la presentazione della documentazione
La nuova normativa sulla cittadinanza ha definito il nuovo termine di presentazione delle richieste a 3 anni dalla nascita (Regime Generale).
È stato introdotto un Regime Transitorio per i minori al 24 maggio 2025, per i quali la presentazione della documentazione deve avvenire entro il 31 maggio 2026.
Quindi la scadenza perentoria è:
- 31 maggio 2026 per minori al 24 maggio 2025 (Regime Transitorio)
- il compimento del 3 anno per i nati dopo il 25 maggio 2025 (Regime Generale)
Documentazione da presentare
Dal 1° gennaio 2026 non sarà più dovuto il pagamento del contributo di 250 euro originariamente previsto. Le richieste di trascrizione delle nascite verranno pertanto ricevute a titolo gratuito. Le predette misure non hanno carattere retroattivo, non sarà pertanto possibile prendere in considerazione domande di rimborso del contributo versato in applicazione della normativa vigente sino al 31/12/2025.
- L’Ufficio consolare si riserva il diritto di richiedere documentazione aggiuntiva o integrazioni laddove sia ritenuto necessario
- Documenti per entrambi i genitori: tutti i Passaporti (validi o scaduti), Carta di Identità italiana (valida o scaduta, se in possesso), Driver License o State ID (se in possesso), permesso di residenza legale in US (US Passport, Permanent Resident card, Employment Authorization card, Application for Adjustment of Status – validi o scaduti, se in possesso). Almeno un documento deve essere valido.
- Documenti per il minore: se in possesso
- Documentazione necessaria per registrare la nascita del minore [link]
- Documentazione comprovante che il minore rientra in una delle categorie che consentono il riconoscimento o acquisto della cittadinanza italiana. In particolare:
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- CASO A1: Presentare:
- USA Permanent Resident Card valida o Visto USA valido o Certificato di Naturalizzazione USA del genitore del minore
- Prova di non naturalizzazione o di non acquisto di altra cittadinanza (1): in caso di residenza del genitore in altri paesi esteri, di matrimonio con stranieri, o in presenza di avi stranieri
- CASO A2: Presentare:
- Atto/Certificato di nascita del genitore del minore con indicazione della paternità e maternità (originale)
- Copia del Passaporto Italiano o CIE del nonno del minore (validi)
- Copia Integrale dell’Atto di Nascita (o Estratto dell’Atto di Nascita con annotazioni) del nonno del minore (originale)
- Prova di non naturalizzazione o di non acquisto di altra cittadinanza (1): in caso di residenza del nonno in altri paesi esteri, di matrimonio con stranieri, o in presenza di avi stranieri
- CASO B: Presentare:
- Certificato Storico/Cronologico di Residenza del genitore rilasciato dal Comune (originale)
- Per genitori italiani non nati in Italia, Certificato Storico di Cittadinanza (2)
- CASO C: Scrivere una email a cittadinanza.houston@esteri.it
- CASO D: Presentare:
- Certificato Storico di Cittadinanza (2) del genitore del minore
- Se in possesso, Passaporto Italiano del genitore del minore emesso da minorenne
- CASO A1: Presentare:
Note sulla documentazione
Facciamo presente che i certificati scaricati da ANPR [https://www.anagrafenazionale.interno.it/] con codice a barre sono considerati come originali.
(1) Documenti accettati sono gli originali di: Permesso di Soggiorno in corso di validità, Certificato di Non Naturalizzazione recente, Certificato Negativo di Cittadinanza recente, Attestazione di Rinuncia alla Cittadinanza recente.
(2) Deve essere indicato esplicitamente “Cittadinanza Jure Sanguinis”, “Cittadinanza per Nascita”, “Cittadinanza per Discendenza” oppure deve indicare la data e la modalità di riconoscimento/acquisto della cittadinanza italiana. Documenti accettati sono gli originali di: Certificato Storico di Cittadinanza, Certificato di Cittadinanza, Estratto dell’Atto di Nascita, Copia integrale dell’Atto di Nascita, Certificato emesso dal Comune. Documenti accettati sono le copie di: Lettera rilasciata dal Consolato/Ambasciata/Comune, Dichiarazione Consolare, Sentenza del tribunale Italiano con Passato in Giudicato, Decreto di Riconoscimento, Verbale di Giuramento (portate il documento in originale se in vostro possesso).
Appuntamenti
La documentazione può essere presentata solo da genitori iscritti AIRE presso questa sede, con atto di nascita trascritto in Comune e con l’indirizzo di residenza aggiornato.
Per la presentazione della documentazione è necessario prenotare un appuntamento sul portale Prenot@ami. Per facilitare le richieste del regime transitorio, abbiamo introdotto due servizi:
- Per il Regime Transitorio (scadenza 31 maggio 2026, ossia per i minorenni in data 24 maggio 2025), selezionare il servizio “Registrazione Nascite per Minori AL 24 maggio 2025”.
- Per il Regime Generale (con scadenza il compimento dei 3 anni del minore, ossia per nati i dopo il 25 maggio 2025) Selezionare il servizio “Registrazione Nascite per Minori nati DOPO il 25 maggio 2025”.
Facciamo presente che:
- Al momento della prenotazione è necessario di fare l’upload del “modulo-nascita”(italiano, inglese, o spagnolo). SOLO in caso di atti di stato civile ancora non trascritti (matrimoni, divorzi, decessi) si richiede di fare l’upload ANCHE del “modulo-stato-civile” (italiano, inglese, o spagnolo). È consentita una dimensione massima di 1 MB in formato .pdf. Le prenotazioni senza i moduli allegati verranno cancellate.
- All’appuntamento è possibile presentare la documentazione di Stato Civile antecedente alla nascita solo se il “modulo-stato-civile” è stato uploaded con la prenotazione
- Potete prenotare un appuntamento anche in presenza di copia/scan della documentazione ma la pratica si riterrà completa solo alla ricezione della documentazione in originale che deve essere portata all’appuntamento.
- Verrete contattati per email solo se ritenuto necessario da questa sede
- Nuovi appuntamenti si aprono la domenica, martedi, mercoledi, giovedi alle 5 pm ora locale. L’appuntamento sarà dopo 2 settimane.
All’appuntamento
All’appuntamento il genitore italiano deve presentare tutta la documentazione corretta e completa come richiesta da questa sede. Le richieste con documentazione incompleta verranno rifiutate.
Questo consolato si riserva la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva qualora lo ritenesse necessario.
Ricordiamo che la documentazione presentata NON verrà restituita.
Nel caso di Cittadinanza per Nascita (CASI A1, A2, B, C) deve presentarsi solo il genitore italiano.
Nel caso di Cittadinanza per Beneficio di Legge (CASO D):
- Per i figli ancora minorenni, sarà necessario che entrambi i genitori (muniti di ID valido) si presentino in Consolato per rendere la Dichiarazione di Volontà. In caso di decesso di uno dei genitori, portare l’originale del certificato di decesso. Se i genitori non rendono la Dichiarazione contestualmente, vale la data del secondo genitore.
- Per i figli minorenni al 24 maggio 2025 ma divenuti maggiorenni nel frattempo, sarà necessario che il figlio (munito di ID valido) si presenti in Consolato per rendere la Dichiarazione di Volontà
L’ufficio competente è cittadinanza.houston@esteri.it