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Riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’ ex art. 17, comma 1 della legge 91/1992

A seguito della legge di conversione del Decreto-Legge n. 36/2025 (Legge 74/2025 del 23 maggio 2025), è ora possibile per gli ex cittadini italiani – anche residenti all’estero – riacquistare la cittadinanza italiana presentando un’apposita dichiarazione di riacquisto.

CHI PUÒ FARE RICHIESTA       

La richiesta di riacquisto puo’ essere presentata se si soddisfano entrambi i seguenti requisiti:

  1. L’interessato è un ex cittadino italiano:
    • nato in Italia, oppure
    • nato all’estero, ma residente in Italia per almeno due anni continuativi;
  2. La perdita della cittadinanza è avvenuta non oltre il 15 agosto 1992 in uno dei seguenti casi:
    • ha volontariamente acquisito una cittadinanza straniera entro la data sopra indicata e ha stabilito la propria residenza all’estero (naturalizzazione);
    • ha acquisito una cittadinanza straniera senza concorso di volontà e ha rinunciato alla cittadinanza italiana, stabilendo la propria residenza all’estero;
    • era figlio minore convivente di un genitore che ha acquisito una cittadinanza straniera.

LA LEGGE NON SI APPLICA a:

  1. Ex cittadini nati all’estero mai residenti in Italia per almeno due anni continuativi;
  2. Chi ha perso la cittadinanza dopo il 15 agosto 1992, per qualsiasi motivo;
  3. Chi ha perso la cittadinanza nei casi previsti dall’art. 8, n. 3 della Legge n. 555/1912 (ossia: chi, avendo accettato un impiego o incarico militare presso uno Stato estero, vi è rimasto nonostante l’intimazione del Governo italiano a cessare tale impiego o servizio);
  4. Chi non ha esercitato l’opzione prevista dall’art. 5, comma 2 della Legge n. 123/1983 (ossia: figlio minorenne – anche adottivo – di padre o madre cittadini italiani, che in caso di doppia cittadinanza doveva optare per una sola cittadinanza entro un anno dal compimento della maggiore età).

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La dichiarazione di riacquisto può essere presentata dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027.

 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

A partire dal 1° luglio 2025, sarà possibile inviare la richiesta di riacquisto cittadinanza corredata dalla documentazione preliminare esclusivamente via email al seguente indirizzo:

cittadinanza.houston@esteri.it;

L’oggetto dell’email deve contenere quanto sotto riportato:
“ RICHIESTA DI RIACQUISTO CITTADINANZA ex art. 17 comma 1 Legge 91/1992– Nome, Cognome, data e luogo di nascita del richiedente”.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per l’ex cittadino italiano nato in Italia:

  • Formulario di richiesta;
  • Copia del passaporto in corso di validità emesso dall’autorita’ del Paese di attuale Cittadinanza;
  • Prova di residenza nella circoscrizione consolare (bolletta di utenza, patente di guida o carta d’identità emessa dallo Stato di residenza);
  • Certificato di nascita originale/ Estratto dell’atto di nascita rilasciato, negli ultimi sei mesi dalla data di applicazione:
    • se nato in Italia, rilasciato dal Comune di nascita;
    • se nato all’estero, munito di Apostille e traduzione in italiano (negli USA, traduzione semplice; negli altri Paesi, traduzione certificata);
  • SOLO per chi e’ nato all’estero “Certificato storico di residenza” attestante la residenza in Italia per almeno due anni consecutive emesso dal Comune di residenza;
  • Copia dell’ultimo passaporto italiano (ove disponibile);
  • Certificato storico di cittadinanza rilasciato dal Comune italiano competente, attestante il possesso e successiva perdita della cittadinanza;
  • Certificato di naturalizzazione straniera, oppure documentazione equivalente secondo la prassi locale del Paese estero di riferimento (certificato di nascita corredato dalla certificazione di cittadinanza) indicante data e modalità di acquisizione della cittadinanza straniera.

Per chi ha perso la cittadinanza da minore emancipato:

  • Certificato di nascita originale rilasciato negli ultimi sei mesi dalla data di applicazione:
    • se nato in Italia, rilasciato dal Comune di nascita;
    • se nato all’estero, munito di Apostille e traduzione in italiano (negli USA, traduzione semplice; negli altri Paesi, traduzione certificata);
  • Certificato storico di residenza attestante la residenza in Italia per almeno due anni consecutivi;
  • Certificato di nascita originale del genitore ex cittadino italiano;
  • Certificato storico di cittadinanza del genitore ex cittadino italiano;
  • Certificato di naturalizzazione del genitore, atto a dimostrare la perdita della cittadinanza e la relativa data.

APPUNTAMENTO PER LA DICHIARAZIONE

L’ Ufficio Cittadinanza, fisserà un appuntamento per la sottoscrizione in presenza della dichiarazione di riacquisto SOLO SE, valutata la richiesta e accertato il possesso dei requisiti di legge, la documentazione risulterà completa e conforme.

Nel caso in cui la documentazione risultasse incompleta o non conforme, la richiesta verrà rifiutata e dovrà essere ripresentata seguendo le istruzioni pubblicate sul sito.

DIRITTI CONSOLARI

La presentazione della dichiarazione di riacquisto è soggetta al pagamento di un contributo consolare di 250 euro, corrispondenti a 282,90 USD (per il trimestre 01.07.2025 – 30.09.2025), si prega di consultare la tabella consolare. (inserire collegamento alla tabella Consolare).

Il pagamento dovra’ effettuato in contanti al momento dell’appuntamento.

Il riacquisto, laddove ne ricorrano i presupposti, avrà effetto dal giorno successivo alla dichiarazione.

Il riacquisto NON ha, infatti, effetti retroattivi.

La trasmissione della cittadinanza ai discendenti è disciplinata dalle regole generali, recentemente riformate dal DL 36/2025 come convertito dalla Legge 74/2025.

In particolare, si attira l’attenzione sul fatto che il riacquisto della cittadinanza da parte della persona residente all’estero NON comporta più l’automatico acquisto della cittadinanza italiana da parte del figlio minorenne convivente. Secondo l’art. 14 della Legge 91/1992, così come modificato, si richiede che il figlio minore convivente, alla data del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore, risieda legalmente in Italia da almeno due anni continuativi (o dalla nascita, se di età inferiore ai due anni) anteriormente al riacquisto.

Il genitore che riacquista la cittadinanza italiana, essendo cittadino per riacquisto e non più per nascita, NON può rendere la dichiarazione di acquisto della cittadinanza per i figli minori, di cui all’art. 4, comma 1-bis della legge 91/1992.