Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, è stato convertito con modificazioni nella legge n.74 del 23 maggio 2025 con vigenza dal 24 maggio 2025.
La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile al seguente link.
Si attira, in particolare, l’attenzione sul nuovo art. 3-bis:
In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
- a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
- b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
- c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
- d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
Pertanto, in base alla nuova legge è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):
- il richiedente nato in Italia in qualsiasi data;
- il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
- il richiedente che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis.
Alla luce della nuova legge si precisa che:
1) Solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la normativa precedente
Per domande “presentate” si intende:
- Consegnate allo sportello dell’Ufficio consolare prima della data ed ora sopra indicate;
Per “necessaria documentazione” si intende la documentazione finalizzata a dimostrare il possesso della cittadinanza da parte del richiedente e dunque, ad accertare la derivazione della cittadinanza dal dante causa cittadino italiano. Potra’ ammettersi escusivamente l’integrazione di carenze formali che vanno senate prima della determinazione finale (ad esempio mancanza o imprecisione di una traduzione; mancanza di un atto di stato civile relative ad eventi che non determinano direttamente conseguenze sulla cittadinanza).
2) Solo le domande, corredate della necessaria documentazione, presentate all’Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025 seguono la normativa precedente
Per “appuntamento comunicato all’interessato dall’Ufficio competente” si intende la conferma a mezzo posta elettronica ricevuta dall’interessato dal portale Prenot@mi.
3) In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Quanto previsto dalla Circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, ovverosia:
- Estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- Atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di Apostille e traduzione italiana se formato all’estero;
- Atto di morte dell’avo italiano emigrate all’estero munito di Apostille e traduzione italiana se formato all’estero;
- Certificati di stato civile di tutti i suoi discendenti in linea retta (certificato di nascita matrimonio, morte) in originale, emessi dalle Autorita’ competenti e se rilasciati all’estero, muniti di traduzione italiana e legalizzati con “Apostille” dal Segretario di Stato dello Stato in cui il certificato e’ stato emesso (l’Apostille non necessita di traduzione);
- Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
- Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
- Certificato storico di cittadinanza.
Per l’applicazione della nuova normativa, si dovranno inoltre produrre:
- Per dimostrare l’esclusivo possesso della cittadinanza italiana (a titolo esemplificativo):
- Certificati negativi di cittadinanza;
- Attestazioni di rinuncia ad una eventuale Cittadinanza straniera;
- Certificati di non iscrizione alle liste elettorali;
- Per dimostrare l’avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi;
- Certificato storico di cittadinanza.
- Certificato storico di residenza.
RICHIEDENTE
- Passaporto in corso di validita’ in originale e copia;
- Carta di identita’ o patente in originale e copia;
- Certificato di nascita in originale emesso dalle autorita’ competenti, con l’esatta indicazione della citta’ di nascita (solo lo Stato o la Contea NON SONO SUFFICIENTI), legalizzato con Apostille e traduzione in italiano (l’Apostille non necessita di traduzione);
- MODULO 1 – Compilato in tutte le sue parti a partire dall’ultima generazione nata in Italia, includendo tutti i coniugi, da firmare presso il Consolato Generale al momento dell’appuntamento;
- MODULO 2 – Compilato, da firmare presso il Consolato Generale al momento dell’appuntamento;
- MODULO 3 – Compilato da ogni ascendente in vita; l’ascendente puo’ firmare il modulo presso il Consolato Generale oppure davanti ad un notaio pubblico (in tal caso il modulo dovra’ essere legalizzato con Apostille e consegnato dal richiedente insieme ad una copia di un documento di identita’ valido dell’ascendente);
- MODULO 4 – Deve essere compilato dal richiedente per ogni discendente deceduto, da firmare presso il Consolato Generale.
Per presentare la domanda di cittadinanza occorre prenotare un appuntamento esclusivamente tramite il portale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale prenot@mi al seguente indirizzo web: https://prenotami.esteri.it/, che dovrà essere confermato dall’utente direttamente sul portale prima della data fissata. Non sono ammessi accessi senza appuntamento.
Al momento dell’appuntamento sarà richiesto il pagamento della tassa Consolare per la domanda di riconoscimento per il periodo dal 1 Ottobre al 31 dicembre 2025 e’ pari a $700.80 (in seguito si prega di consultare la tabella Consolare). Si prega di fornire il pagamento in contanti.
Solo se un familiare è già riconosciuto cittadino italiano jure sanguinis da questo Consolato Generale e il richiedente risiede nell’area di competenza di questo Consolato Generale (Texas, Louisiana, Arkansas o Oklahoma), è possibile utilizzare la documentazione già presentata. Si prega inoltre di contattare l’Ufficio Cittadinanza via email all’indirizzo cittadinanza.houston@esteri.it per sapere quali documenti integrativi saranno necessari per il colloquio.
SI PREGA DI CONSULTARE LE LINEE GUIDA PUBBLICATE.