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Pensioni e sicurezza sociale

7PENSIONE DI VECCHIAIA IN REGIME AUTONOMO

Per avere diritto ad una pensione italiana, occorre aver pagato i contributi in Italia per i periodi necessari e possedere i requisiti di età previsti. Un accordo specifico in materia pensionistica, in vigore dal 1978 fra l’Italia e gli Stati Uniti, ha apportato notevoli benefici ai cittadini italiani (o doppi cittadini) che lavorano, o che hanno lavorato, in entrambi i Paesi.

Il testo dell’accordo può essere visualizzato cliccando qui.

PENSIONE AI SUPERSTITI

Si può ottenere, a richiesta, la pensione di riversibilità in favore dei superstiti, per la quale occorre presentare, oltre al certificato di morte del titolare della pensione (tradotto in italiano e munito di apostille), anche il certificato di matrimonio (se questo non è stato trascritto in Italia).
La pensione ai superstiti spetta ai familiari del lavoratore deceduto ed assume la denominazione di pensione di reversibilità. Se il lavoratore defunto era titolare di pensione diretta e di pensione indiretta, se il lavoratore defunto non era titolare di pensione diretta, ma al momento della morte, possedeva i requisiti assicurativi e contributivi previsti per ottenere l’assegno ordinario di invalidità o la pensione di invalidità.
I familiari che hanno diritto alla pensione sono:

  1. Il coniuge e i figli, questi ultimi a condizione che alla data della morte del lavoratore siano minori, studenti o inabili;
  2. I genitori che alla data della morte del lavoratore abbiano compiuto 65 anni, non siano titolari di pensione e siano a carico del deceduto;
  3. In assenza di tali beneficiari, fratelli celibi e sorelle nubili che alla data della morte del lavoratore siano inabili, non siano titolari di pensione diretta o indiretta e siano a carico del deceduto.

PENSIONE SOCIALE E DI INVALIDITA’ CIVILE

La pensione sociale è un assegno di sostentamento mensile che i Comuni italiani concedono su richiesta dell’interessato a colui che risiede stabilmente in Italia, che abbia compiuto 65 anni di età, e non possegga redditi o beni propri. Tale forma previdenziale e’ pertanto esclusa per i cittadini italiani residenti all’estero.
Anche la pensione di invalidità civile, cioè non basata su contributi versati per lavoro, viene concessa esclusivamente a coloro che risiedono in Italia.

PAGAMENTO PENSIONI

Gli assegni relativi alle pensioniINPS erogate negli Stati Uniti vengono inviati direttamente ai pensionati dalla Banca.

Per qualunque problematica di tipo pensionistico (approntamento della documentazione di richiesta, segnalazioni di mancato pagamento ecc.) i connazionali potranno rivolgersi per assistenza anche ai vari Patronati aventi uffici negli USA, ad esempio:

Patronato ACLI
25 Carmine St. New York, NY 1004
Tel: 1-212-974-8758Call: 1-212-974-8758
Referente: Sig.ra Giuseppina Azzolini
e-mail: newyork@patronato.acli.it

ITAL-UIL
10940 Wilshire Blvd., Suite 600 Los Angeles, CA 90024 http://www.ital-uil.it/
Tel. 1-310-443-4264Call: 1-310-443-4264 Fax 1-310-443-4265Call: 1-310-443-4265
Referente: Raffaele Di Martino
email: ital_losang@yahoo.com

Per ulteriori informazioni in rete consultare i seguenti siti:

INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale)

U.S. Social Security Administration

CONVENZIONI INTERNAZIONALI BILATERALI

Le convenzioni internazionali bilaterali sono accordi giuridici di diritto internazionale in virtù dei quali gli Stati contraenti si assumono l’obbligo di instaurare e coordinare un regime di assicurazioni sociali che abbia carattere di reciprocità.

I Paesi con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale sono i seguenti: Argentina, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada, Croazia, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di Capoverde, San Marino, Slovenia, Serbia e Montenegro, U.S.A., Uruguay, Venezuela, Australia, Santa Sede, Svizzera, Tunisia, Israele e Libia.
Per quanto riguarda la Turchia, essa è legata all’Italia dalla Convenzione Europea , entrata in vigore il 12 aprile 1990.
Inoltre, le convenzioni con Cile, Filippine, Marocco e la Repubblica Ceca risultano firmate ma non ratificate.

CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI TRATTATE IN REGIME DI CONVENZIONE

La totalizzazione dei periodi assicurativi viene ammessa a condizione che i lavoratori abbiano un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che concede la pensione. Se i periodi assicurativi sono inferiori a tale periodo minimo, i contributi non sono comunque persi, ma vengono utilizzati dall’altro Stato.
Secondo i Regolamenti CEE, il periodo minimo è 52 settimane. Per le convenzioni bilaterali, il periodo minimo è stabilito in modo diverso dalle singole convenzioni.

Per “Prorata Temporis” si intende il sistema secondo il quale ogni singolo Stato determina l’importo da versare in proporzione ai contributi versati al proprio interno.
Se ad esempio un lavoratore ha almeno 20 anni di contribuzione in Italia, ha diritto alla pensione nazionale in regime autonomo, senza dover ricorrere alla totalizzazione dei periodi assicurativi.
Quando invece gli anni di contribuzione sono inferiori, è necessario ricorrere alla totalizzazione dei contributi versati in Italia e negli altri Paesi convenzionati, al fine di maturare il diritto a pensione. In questo caso, il calcolo della pensione viene effettuato in Pro Rata, cioè in proporzione ai periodi assicurativi maturati nel Paese che liquida la pensione.

Per “importo minimale” si intende l’importo mensile delle pensioni che in pro rata non può essere inferiore a un quarantesimo del trattamento minimo in vigore alla data di decorrenza della pensione, per ogni anno di contribuzione accreditato in Italia. Nel 2003 l’importo del trattamento minimo era 402,12 Euro mensili.

L’”integrazione al trattamento minimo” è quell’integrazione stabilita dalla legge, in aggiunta alla quota pensionistica spettante all’assicurato, affinchè tale quota raggiunga un “trattamento minimo”.

ASPETTI FISCALI DELLE PENSIONI

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali delle pensioni, l’Italia ha stipulato con numerosi Paesi apposite convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale. Tali convenzioni prevedono la detassazione della pensione nel Paese di erogazione e la tassazione nel solo Paese di residenza.

L’Italia ha stipulato convenzioni che prevedono la detassazione nel Paese di erogazione e la tassazione nel Paese di residenza con i seguenti Stati: Albania, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Corea del Sud, Costa D’Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Federazione Russa, Filippine, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakhistan, Kuwait, Lituania, Macedonia, Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Federale di Yugoslavia, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, USA, Sud Africa, Svizzera, Tanzania, Trinidad Tobago, Tunisia, Turchia, Ungheria, Unione Sovietica, Venezuela, Vietnam, Zambia.